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Glossario

Accordi bonari

L’istituto dell’accordo bonario consente di definire in via stragiudiziale le controversie che potrebbero insorgere fra le parti durante la fase dell’esecuzione del contratto di appalto pubblico (art. 205 d.lgs. 50/2016 e s.m.). Si attiva, quindi, quando il valore economico della controversia risulta rilevante in relazione all’entità complessiva dell’appalto, entro un range compreso tra il 5% e il 15% dell’importo contrattuale e pertanto possa costituire un serio impedimento al regolare prosieguo dei lavori. La procedura di accordo bonario può essere avviata in corso d’opera, al raggiungimento dei limiti di cui sopra, ovvero, in ogni caso, prima dell’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori… Le medesime disposizioni si applicano anche ai contratti di fornitura di natura continuativa o periodica e di servizi, stante il disposto dell’art. 206 del predetto d.lgs 50/2016.

Accordo di intesa fra ASPI e Autorità liguri

Il testo dell’accordo https://fivedabliu.it/wp-content/uploads/2021/10/accordo-Aspi-Enti-pubblici-.pdf è stato firmato il 14 ottobre 2021 da Autostrade per l’Italia S.p.A., rappresentata dal suo Amministratore Delegato, ing. Roberto Tomasi, dal Presidente della Regione Liguria, dott. Giovanni Toti, dal Sindaco del Comune di Genova, dott. Marco Bucci, dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini nell’ambito della soluzione negoziale individuata dal Governo e condivisa da ASPI a seguito del cedimento di una sezione del viadotto Polcevera sull’autostrada A10 il 144 agosto 2018. La predetta soluzione negoziale, sancita nella sottoscrizione di un accordo tra ASPI e il Concedente, sempre in data 14 ottobre 2021, prevede l’adozione di misure finalizzate al soddisfacimento dell’interesse pubblico per un importo complessivo pari a 3.400 milioni di euro a carico di ASPI).

Fermi restando gli importi sostenuti da ASPI per la demolizione e ricostruzione del viadotto Polcevera e per gli oneri connessi all’Evento (583 milioni di euro complessivi), in virtù dell’intesa fra Aspi e Autorità Liguri, le risorse destinate al territorio ligure ammontano complessivamente a 1.355 milioni di euro, corrispondenti alle seguenti Misure:

 a) erogazione di euro 3 milioni per indennizzi da corrispondere ai residenti nelle abitazioni sottostanti il viadotto Polcevera a titolo di indennizzo per la soggezione;

 b) esecuzione di interventi per euro 930 milioni da destinare alla realizzazione delle ulteriori viabilità di accesso della Città di Genova all’Autostrada A10 costituite dal tunnel sub-portuale (non soggetto a pedaggio) gestito e manutenuto da Aspi e dalla realizzazione dello svincolo e del collegamento con la viabilità in località di Fontanabuona;

 c) erogazione di euro 75 milioni da destinare ad iniziative concordate con l’Autorità Portuale per favorire e agevolare l’accesso al Porto di Genova;

 d) esecuzione di interventi per euro 100 milioni da destinare a progetti di mobilità, di logistica e digitali nell’area genovese;

 e) 180 milioni per i disagi alla circolazione sulla rete autostradale, per la quota che si stima essere utilizzata nella Regione Liguria;

 f) 49 milioni di euro per le esenzioni tariffarie applicate nell’area genovese fino al 31.12.2020 (41 milioni di euro) e per la devoluzione gratuita di immobili al Comune di Genova (8 milioni di euro);

 g) 18 milioni di euro per l’esenzione del pedaggio sull’autostrada A10 per l’area urbana di Genova sino al 31 dicembre 2021.

Eventuali eccedenze o riduzioni di oneri sostenuti per una o più delle misure saranno compensati, su indicazione del Ministero delle Infrastrutture, per rispettare l’onere complessivo a carico di ASPI. Il Ministero verificherà la congruità economica dei progetti e delle iniziative nonché la rendicontazione finale.

Qualora l’importo complessivo dei due interventi di accesso all’Autostrada A10 (tunnel sub-portuale e svincolo e collegamento con la viabilità in località di Fontanabuona) ecceda i 930 milioni fissati nell’Accordo con le Autorità Liguri, la parte eccedente dovrà essere per intero soggetta a remunerazione tariffaria.

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/firmato_accordo_aspi_interventi_collettivita_investimenti_rete_autostradale

Aree da occupare temporaneamente non preordinate all’espropriazione:

nell’ambito della realizzazione di un’opera pubblica tali aree vengono occupate provvisoriamente per un periodo di tempo limitato per finalità di cantiere o affini qualora risultino necessarie per la corretta esecuzione dei lavori previsti, in cambio di un’indennità calcolata sulla base degli Artt. 49-50 del Testo Unico Espropri. Queste aree, pertanto, al termine dei lavori devono essere restituite ai proprietari.

Asservimento

Trattasi del titolo imposto sulle aree che verranno assoggettate permanentemente ad una limitazione conseguente alle gallerie la cui perforazione viene eseguita o con TBM e rivestimento con conci prefabbricati o con lo scavo in naturale. Tali aree sono quelle in cui l’estradosso di stessa galleria è posto a quota inferiore ai 7 m dal livello del suolo e per le quali non è previsto il passaggio ablativo dei diritti di proprietà, ma sulle quali viene comunque posta una limitazione all’esercizio di tale diritto.

Autorità di Sistema Portuale (AdSP):

ente pubblico con personalità giuridica che gestisce e organizza i beni e i servizi nel rispettivo ambito portuale. Le AdSP rappresentano i loro porti in tutto il mondo. Istituite con la legge 84 del 1994, oggi le loro attività sono disciplinate dal D.Lgs. 169 del 2016.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale:

istituita nel 2016 (D.Lgs. 169/2016) in seguito al passaggio da autorità portuale ad autorità di sistema portuale, comprende i porti di Genova, Prà, Vado e Savona.

Blueprint per Genova:

da Porta Siberia a Punta Vagno. Il Blueprint è un documento realizzato nel 2015 dalla Renzo Piano Foundation e Renzo Piano Building Workshop in collaborazione con Comune di Genova, Autorità di sistema portuale di Genova e Regione Liguria, che presenta una visione concreta di ridisegno della parte della città che va da Porta Siberia a Punta Vagno per restituire il rapporto con il mare alla città ottocentesca, così come il progetto di Porto Antico lo ha restituito al Centro Storico.

Bonifica Ordigni Bellici (BOB):

disciplinata dalla legge 177/2012 e riguarda la ricerca, l’individuazione e lo scoprimento di eventuali ordigni bellici inesplosi, in tutte le aree interessate da lavori e cantieri anche temporanei o mobili dove vengono realizzate attività di scavo. La valutazione dovrà essere effettuata fin dalla prima fase della progettazione. La bonifica può essere svolta (oltre che dalle Forze Armate) esclusivamente da imprese specializzate, iscritte all’apposito albo istituito presso il Ministero della Difesa.

By-pass:

all’interno di tunnel viari e ferroviari a più canne costituiscono gallerie di collegamento trasversale tra le vie con la finalità di consentire una via di fuga sicura durante le emergenze, permettendo di sfruttare una delle canne principali come galleria di sicurezza per l’altra.

Canne:

fornici mono o bi-direzionali che compongono l’infrastruttura della galleria. Nel caso del tunnel sub-portuale la galleria in progetto presenta struttura a canna doppia a traffico unidirezionale, funzionale alla gestione di volumi di traffico consistenti e per garantire un maggiore grado di sicurezza grazie alla presenza di collegamenti tra le due canne.

Conferenza di servizi

La Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” introduce la conferenza di servizi con lo scopo di accelerare le decisioni che coinvolgono una molteplicità di interessi e di conseguenza una pluralità di strutture amministrative (ad es. Comune, ASL, Vigili del Fuoco, Regione, Ministeri). È un tavolo a cui partecipano pubbliche amministrazioni per poter meglio risolvere i problemi e confrontarsi su tematiche comuni, semplificando e razionalizzando i procedimenti che prevedono il rilascio dei cosiddetti “atti di assenso” (autorizzazioni, nulla osta, pareri, ecc.) necessari, ad esempio, per la realizzazione di nuovi interventi, sia pubblici che privati. La conferenza di servizi è quindi uno strumento utile per favorire la contestualità delle decisioni, mediante la partecipazione contemporanea delle singole amministrazioni, ognuna per la propria competenza. Può essere istruttoria (per esaminare gli interessi pubblici coinvolti in un procedimento o trovare soluzioni condivise a problematiche comuni), preliminare (per avere indicazioni sulle condizioni per l’ottenimento, nelle successive fasi progettuali, di pareri e autorizzazioni relativi a interventi di particolare complessità e insediamenti produttivi di beni e servizi) o decisoria (per acquisire autorizzazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso necessari alla conclusione positiva di un procedimento e quindi per “decidere” in modo collegiale relativamente ad un determinato progetto). Quest’ultima – e più frequente fattispecie – può svolgersi in modalità ordinaria (conferenza semplificata, che si svolge senza riunioni e mediante la semplice trasmissione per via telematica di tutta la documentazione relativa ai lavori della conferenza (istanze, comunicazioni, atti di assenso, ecc.) e in modalità simultanea, nei casi espressamente previsti dalla legge (ad esempio, nel caso di decisioni o progetti complessi, casi di dissenso, valutazione di impatto ambientale regionale). In questo caso la Conferenza di servizi si svolge tramite riunioni in presenza, a cui partecipa un unico rappresentante per ciascun livello di governo. Qualora il progetto da sottoporre all’esame della conferenza di servizi decisoria risulti in variante ed ai sensi della normativa di settore il relativo provvedimento di autorizzazione abbia per legge effetto di variante al piano urbanistico comunale, l’amministrazione procedente è tenuta ad espletare sulla modifica al piano tutte le procedure propedeutiche all’adozione della variante previste dalla legge, prima dell’indizione della conferenza di servizi decisoria. https://temi.camera.it/leg18/post/pl18_d_lgs__127_2016__la_nuova_disciplina_della_conferenza_di_servizi.html

La Conferenza dei Servizi semplificata per i contratti PNRR e PNC, prevista e disciplinata dall’art. 48 del D.L. 77/2021, alla quale parteciperanno tutti gli enti pubblici e privati coinvolti, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini che, per esplicita disposizione di legge, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l’opera … La determinazione conclusiva della conferenza … approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell’opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative … essa perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l’intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell’opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l’assoggettamento dell’area a vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e le comunicazioni agli interessati di cui all’articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all’articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001

La determinazione conclusiva della Conferenza, in caso di approvazione del progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell’opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative, perfeziona l’intesa tra Stato e Regione in ordine alla localizzazione dell’opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti, comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, comporta l’assoggettamento dell’area a vincolo preordinato all’esproprio e le comunicazioni agli interessati tengono luogo della fase partecipativa. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l’opera (vedi art. 48, D.L. 77/2021). Tale procedura, in progress, non determina tempi di attesa e si adatta alla naturale evoluzione del progetto in base agli elementi di conoscenza che man mano emergono, in posto che, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del D.L. 76/2020 (vedi anche art. 48, comma 2, D.L. 77/2021), il RUP valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera, così da massimizzare la resilienza procedimentale, parallelizzando, per quanto possibile, le attività di progettazione e di cantiere.

Decreto Genova (d.l. 109/2018):

prevede “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”. Agli articoli da 1 a 11 prevede disposizioni urgenti volte a velocizzare le operazioni di demolizione e ricostruzione del Viadotto Polcevera dell’Autostrada A10, alla nomina di un Commissario straordinario per la ricostruzione, al sostegno dei soggetti danneggiati per il crollo, alla ripresa delle attività produttive e di impresa, nonché per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture. La legge di bilancio 2020 ha modificato il decreto Genova, all’articolo 1 comma 72 che prevede la “Messa in sicurezza idraulica Genova, rio Molinassi, rio Cantarena, Sestri Ponente”.

Demanio

Definisce l’insieme di beni inalienabili e imprescrittibili che appartengono allo Stato. I beni demaniali sono tutelati dall’autorità amministrativa con competenza all’agenzia del demanio. Le autorità di sistema portale amministrano in via esclusiva le aree e i beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione, secondo la legge 84/1994 del Codice della Navigazione. L’AdSP cura il rilascio delle concessioni demaniali per lo svolgimento di svariate attività (cantieristiche, terminalistiche, industriali, commerciali, eccetera).

Demolizioni

Riguardano manufatti, non sottoposti a vincolo, la cui conservazione non è possibile ai fini della realizzazione del tunnel sub-portuale. Il progetto prevede la demolizione di un edificio – in area portuale – adibito allo smistamento merci in zona S. Benigno, di alcuni edifici in zona Molo Giano, per una volumetria complessiva di circa 35.550 mc, la sede di un concessionario e l’adiacente distributore di carburante, in Via Brigate Partigiane.

Dialogo

Art. 64 (Dialogo competitivo)

 1. Il provvedimento con cui le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), decidono di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione, i cui contenuti sono richiamati nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139 sulla sussistenza dei presupposti previsti per il ricorso allo stesso. L’appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio dell’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all’articolo 95, comma 6.

 2. Nel dialogo competitivo qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o ad un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante, per la selezione qualitativa.

 3. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, nei settori speciali, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, dell’invito a confermare interesse. Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo. Le stazioni appaltanti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità all’articolo 91.

 4. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell’avviso di indizione di gara le loro esigenze e i requisiti richiesti e li definiscono nel bando stesso, nell’avviso di indizione o in un documento descrittivo.

 5. Le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti selezionati un dialogo finalizzato all’individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. Nella fase del dialogo possono discutere con i partecipanti selezionati tutti gli aspetti dell’appalto.

 6. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti. A tal fine, non forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri.

 7. Conformemente all’articolo 53 le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante al dialogo, senza l’accordo di quest’ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.

 8. I dialoghi competitivi possono svolgersi in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara, nell’avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo. Nel bando di gara o nell’avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo le stazioni appaltanti indicano se sceglieranno tale opzione.

 9. La stazione appaltante prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità.

 10. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti rimanenti, le stazioni appaltanti invitano ciascuno a presentare le loro offerte finali in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte contengono tutti gli elementi richiesti e necessari per l’esecuzione del progetto. Su richiesta della stazione appaltante le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia le precisazioni, i chiarimenti, i perfezionamenti o i complementi delle informazioni non possono avere l’effetto di modificare gli aspetti essenziali dell’offerta o dell’appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara, nell’avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

 11. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara, nell’avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo e applicano, altresì, le seguenti disposizioni:

 a) i documenti alla base delle offerte ricevute possono essere integrati da quanto emerso nel dialogo competitivo;

 b) su richiesta della stazione appaltante possono essere condotte negoziazioni con l’offerente che risulta aver presentato l’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo al fine di confermare gli impegni finanziari o altri termini contenuti nell’offerta attraverso il completamento dei termini del contratto.

 12. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 11 si applicano qualora da ciò non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara, nell’avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, ovvero che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.

 13. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo.

Dibattito pubblico

È un processo di informazione, partecipazione e confronto pubblico su opere di interesse nazionale e si svolge nella fase iniziale di progettazione, quando le alternative sono ancora aperte e la decisione, se e come realizzare l’opera, deve essere ancora presa. L’attivazione del dibattito pubblico è obbligatoria per le “grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevante impatto sull’ambiente, sulle città e sull’assetto del territorio” (all’art. 22 del nuovo Codice dei contratti pubblici. Mutuato dall’esperienza ultraventennale francese, Il dibattito pubblico rappresenta lo strumento individuato dal legislatore per anticipare i possibili conflitti che spesso accompagnano la realizzazione delle grandi opere, prevedendo una metodologia strutturata di confronto con le comunità locali da realizzarsi in tempi certi: https://www.mit.gov.it/connettere-litalia/dibattito-pubblico.  Qui non stiamo facendo un dibattito pubblico ma un confronto dialogico, che non sostituisce il processo decisionale ma ne rende possibile l’ottimizzazione.

Esproprio (aree agricole, edificabili e/o edificate)

L’espropriazione per pubblica utilità è una procedura, disciplinata dal Testo Unico Espropri DPR 327/2001 mediante cui lo Stato o altro soggetto per conto dello stesso acquisisce una proprietà privata per esigenze di interesse pubblico, di norma per la realizzazione di un’opera pubblica, corrispondendo un’indennità al soggetto espropriato.

Facilitazione

L’attività di facilitazione accompagna un gruppo o una comunità in un dialogo aperto e in una interazione costruttiva, orientata alla reciproca conoscenza, alla comprensione dei punti di vista, alla condivisione delle conoscenze. Il ricorso a metodi e strumenti di facilitazione è fondamentale affinché le relazioni tra i partecipanti si svolgano in un clima costruttivo e affinché tutti possano esprimere la propria voce. Il ruolo del facilitatore e gli strumenti adottati sono molteplici, e variano in funzione degli obiettivi e dell’oggetto del percorso, della natura dei partecipanti e delle relazioni pregresse. Nell’ambito di un confronto dialogico i facilitatori si occupano di rendere le informazioni accessibili e comprensibili e di promuovere il confronto costruttivo tra gli attori che vi prendono parte. Secondo il principio dell’equi-distanza, il team di facilitazione non interviene sui contenuti, ma sulla forma e sulle condizioni in cui avviene il dialogo.

Impianti di galleria:

ricomprendono tutti quegli impianti elettrici, tecnologici e meccanici installati in galleria che rendono la stessa accessibile, fruibile, funzionale e sicura per gli utenti. Gli impianti in galleria ricomprendono principalmente: illuminazione, segnaletica, ventilazione, rilevazione incendi, rete antincendio, sistema integrato di controllo, videosorveglianza, ripetizione segnale radio, trasmissione dati.

Interferenze

La presenza sul territorio di sottoservizi (quali ad esempio rete idrica e fognaria, rete elettrica e telefonica), infrastrutture e strutture di carattere pubblico e privato può influire sul progetto, contribuendo a modificarne l’assetto. Le interferenze vengono evidenziate nelle fasi progettuali preliminari e, ove non sia possibile od opportuno modificare il progetto per adattarlo a tali preesistenze, si procede di concerto con gli enti gestori ad individuarne la modalità di risoluzione, che sovente consiste in un loro spostamento localizzato.

Iter approvativo semplificato (DL 77/2021, art. 48)

ART. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)

 1. In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, e alle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano le disposizioni del presente titolo, l’articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui al presente articolo.

 2. È nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

 3. Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti. Trova applicazione l’articolo 226, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali. Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un’offerta.

 3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica alle università statali, alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonchè agli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per tutte le procedure per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell’università e della ricerca di importo fino a 215.000 euro.

 4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1 e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, nonchè in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, si applica l’articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR.

 5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall’articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo, del presente articolo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all’articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell’opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo è effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi inclusi quelli cui si applica l’articolo 44, la stazione appaltante è altresì abilitata a svolgere la conferenza di servizi di cui al presente articolo al fine di acquisire tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari, anche ai fini della localizzazione, della conformità urbanistica e paesaggistica, all’approvazione dei progetti di risoluzione delle interferenze di reti o servizi con l’opera ferroviaria qualora non approvati unitamente al progetto dell’infrastruttura ferroviaria. Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al primo periodo si producono anche a seguito dell’approvazione del progetto di risoluzione delle interferenze da parte della stazione appaltante, ferma restando l’attribuzione del potere espropriativo al soggetto gestore.

 5-bis. Ai fini di cui al comma 5, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all’autorità competente ai fini dell’espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all’articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi. Ai fini della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, non è richiesta la documentazione di cui alla lettera g-bis) del comma 1 del medesimo articolo 23.

 5-ter. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 5 del presente articolo. Qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono corredate delle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d’opera da svolgere ai sensi del medesimo articolo 25. Nei casi in cui dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 emerga l’esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente fissa il termine di cui al comma 9 del medesimo articolo 25 tenuto conto del cronoprogramma dell’intervento e, comunque, non oltre la data prevista per l’avvio dei lavori. Le modalità di svolgimento del procedimento di cui all’articolo 25, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 sono disciplinate con apposito decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, fermo restando il procedimento disciplinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del citato articolo 25, comma 13.

 5-quater. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall’autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 5 e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell’opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui al comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l’opera, quantificandone altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell’intervento risultante dal progetto presentato. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l’intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell’opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l’assoggettamento dell’area a vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e le comunicazioni agli interessati di cui all’articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all’articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell’opera. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.

 5-quinquies. In deroga all’articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l’ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all’esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all’approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonchè dei successivi livelli progettuali.

 6. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l’assegnazione di un punteggio premiale per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche per l’utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al primo periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 23.

 7. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall’articolo 215 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio Superiore, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruità del costo. In relazione agli investimenti di cui al primo periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dall’acquisizione del parere di cui all’articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Con provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle richieste di parere di cui al presente comma, è indicato il contenuto essenziale dei documenti e degli elaborati di cui all’articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, occorrenti per l’espressione del parere, e sono altresì disciplinate, fermo quanto previsto dall’articolo 44 del presente decreto, procedure semplificate per la verifica della completezza della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la conseguente definizione accelerata del procedimento.

 7-bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale di cui all’articolo 216, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle centrali di committenza in attuazione di quanto previsto dal presente articolo, possono essere posti a carico delle risorse di cui all’articolo 10, comma 5, del presente decreto.

Masterplan

È costituito elaborati progettuali (relazioni e/o disegni) che illustrano le strategie e le principali caratteristiche degli interventi progettuali a livello territoriale, sia in termini infrastrutturali che architettonico-paesaggistici. Ha l’obiettivo di proporre un layout e delle linee guida precise che caratterizzino e diano gerarchia agli spazi funzionali alla viabilità e agli spazi pubblici (verdi e non), contribuendo a una percezione unitaria dell’intervento del Tunnel sub-portuale, anche in relazione agli altri progetti in fase di definizione per la Città di Genova.

Misura di semplificazione (art. 2 del D.L. 76/2020)

Art. 2 (Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia)

 1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonchè al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell’esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021 (*). In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

 2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonchè dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui all’articolo 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016 o il dialogo competitivo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto.

 3. Per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonchè dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per i settori speciali, può essere utilizzata, previa pubblicazione dell’avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. La procedura negoziata di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per i settori speciali, può essere utilizzata altresì per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell’articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 4. Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 – 2021 e relativi aggiornamenti, nonchè per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonchè dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, e per l’esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto. Tali disposizioni si applicano, altresì, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell’edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonchè di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.

 5. Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera.

 6. Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati nei rispettivi siti internet istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Il ricorso ai contratti secretati di cui all’articolo 162 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione.

(*) Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 ha disposto (con l’art. 51, comma 2) che “La proroga di cui al comma 1, lettera b), numero 1), non si applica alle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 76 del 2020“.

Le norme speciali, tra cui quelle del PNRR – PNC, trovano applicazione, per gli appalti in corso, anche dopo l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblico D.Lgs. 34/2023, come previsto all’art. 225:

Articolo 225 (Disposizioni transitorie e di coordinamento)

… omissis …

 8. In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonchè dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonchè le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonchè dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018.

… omissis …

 16. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell’ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto dal presente codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati.

Opere a verde

Insieme degli spazi verdi e degli elementi vegetali che li costituiscono. Nel progetto, i filari di palme e platani, i boschi misti e la macchia mediterranea richiamano i caratteri della storia genovese con i giardini delle ville e del paesaggio ligure e mediterraneo. Oltre ad una funzione estetica, l’insieme delle opere a verde ha risvolti sociali, ambientali, ecologici e bioclimatici.

Piano di monitoraggio ambientale (PMA)

Il PMA ha come obiettivo un’azione di controllo sul territorio al fine di valutare gli effetti della costruzione delle opere fino alla loro entrata in esercizio, nonché l’efficacia delle opere di mitigazione. Il monitoraggio ambientale è strutturato in tre fasi operative:

Ante Operam: prima dell’inizio dei lavori di realizzazione dell’opera;

Corso d’Opera: per tutta la durata di realizzazione dell’opera;

Post Operam: al termine dei lavori, per il primo anno di esercizio.

Le componenti ambientali usualmente analizzate nel Piano di monitoraggio sono:

Ambiente Idrico: acque superficiali, sotterranee e marine;

Ambiente Antropico: atmosfera, vibrazioni e rumore;

Ambiente Naturale: vegetazione e fauna;

assetto fisico del territorio.

Piano Territoriale Coordinamento Paesistico (PTCP)

È uno strumento – previsto dalla Legge 431/1985 – preposto a governare sotto il profilo paesistico le trasformazioni del territorio ligure. Il PTCP della Regione Liguria è articolato in tre livelli: 1) territoriale (100 ambiti individuati, con carattere di indirizzo e proposta); 2) locale, (adeguamento delle norme agli strumenti urbanistici comunali; 3) puntuale (indicazioni di specificazione del livello locale sviluppate dai comuni con particolare riguardo agli aspetti qualitativi). Il PTCP della Regione Liguria è stato adottato nel 1986 e approvato nel 1990:

https://www.regione.liguria.it/homepage/territorio/piani-territoriali/piano-territoriale-di-coordinamento-paesistico.html

Piano Urbanistico Comunale (PUC)

È un atto amministrativo urbanistico di gestione del territorio comunale, composto da elaborati cartografici e tecnici oltre che da normative (legislazione urbanistica) che regolano la gestione delle attività di trasformazione urbana e territoriale del comune di pertinenza. Il PUC del Comune di Genova è entrato in vigore il 3/12/2015:

http://www.comune.genova.it/servizi/puc

Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)

Disciplinato dall’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, il PAUR è un procedimento che viene avviato nel caso di progetti che devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale. Il PAUR consente la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i titoli abilitativi richiesti dal proponente e necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto. L’istanza di PAUR è accompagnata dalla documentazione e dagli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire l’istruttoria completa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni richieste. A seguito delle verifiche previste dalla normativa e dal deposito delle eventuali integrazioni richieste, viene pubblicato sul sito web l’avviso al pubblico di cui all’articolo 23 del d.lgs. 152/2006. Tale forma di pubblicità tiene luogo alla comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Dalla pubblicazione dell’avviso decorre il termine di trenta giorni per la consultazione pubblica. Successivamente alla consultazione possono essere richieste integrazioni. Il proponente può richiedere la sospensione del termine per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore al 180 giorni. L’autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è di 15 giorni. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni ovvero dal ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l’autorità competente convoca una conferenza di servizi in modalità sincrona. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di 90 giorni decorrenti dalla data della prima riunione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l’indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto.

Progetto definitivo (PD)

Rappresenta il secondo livello della progettazione: il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi dalle indicazioni contenute nel progetto di fattibilità tecnico-economica. Sulla base del progetto definitivo viene poi sviluppato, a meno che non si proceda con Appalto integrato, il progetto esecutivo, che presenta maggiori dettagli progettuali.

Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE)

È il progetto preliminare di un’opera pubblica il cui scopo è individuare, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività. Contiene indagini e studi sui diversi aspetti che caratterizzano l’opera (il soddisfacimento dei bisogni della collettività, la qualità architettonica, la conformità alle norme ambientali urbanistiche, paesaggistiche, la compatibilità, il rispetto della normativa su tutela della salute e sicurezza, consumo di suolo, rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali, l’efficientamento energetico, la compatibilità con le preesistenze archeologiche, la razionalizzazione delle attività di progettazione, la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell’opera, il rispetto delle norme in materia di accessibilità. Presenta, con il corredo di elaborati grafici, le caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche, le stime economiche. Rappresenta il primo livello di progettazione, seguito dal progetto definitivo e dal progetto esecutivo

Progetto esecutivo

Rappresenta il terzo e ultimo livello della progettazione in materia di opere pubbliche e definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare.

Scenario progettuale

Corrisponde allo scenario di intervento nel quale, oltre alla realizzazione di tutti gli interventi già inclusi nello scenario programmatico, viene realizzato l’intervento di progetto (Tunnel sub portuale), unitamente agli interventi accessori.

Scenario programmatico

Si tratta dello scenario di non intervento, in cui non viene realizzato il tunnel sub portuale, ma vengono realizzate tutte le altre infrastrutture incluse nel quadro pianificatorio e programmatico.

Sistema dei Forti

Genova nel XVIII secolo era una città completamente fortificata e all’avanguardia nell’architettura militare: il sistema difensivo di mura e fortificazioni della città di Genova, eretto fra il 1500 ed il 1800, si fonda su un insieme di sedici forti principali e ottantacinque bastioni distribuiti lungo i diciannove chilometri delle vecchie (XVII secolo) e nuove mura (XVIII secolo), dal punto più basso della zona della stazione ferroviaria di Genova Brignole fino al punto più alto, ovvero il monte Peralto. Di fatto abbandonati al loro destino alla fine del XIX secolo, i forti di Genova vennero solo parzialmente restaurati e recuperati all’inizio del Novecento per essere usati prevalentemente come punto di appoggio per le manovre militari o come carcere per i soldati prigionieri durante la Prima Guerra mondiale. Intorno a questo sistema di fortificazioni si sviluppa il parco urbano delle Mura, oltre 870 ettari con circa novecento specie di piante inserite in un ecosistema integrato bosco-prateria-macchia mediterranea e con molti esemplari di fauna composta da mammiferi e uccelli rapaci.

A partire dai Forti Sperone e Begato, il parco si estende alle fortezze poste più a Nord delle Mura Nuove, dal Forte Puin, ai due Fratelli (il maggiore demolito per far posto alle contraeree nella Seconda Guerra Mondiale), sino al Diamante, questo posto già nel confinante Comune di Sant’Olcese. In parte sfiorate dal tracciato del Trenino di Casella, oggi sono meta di escursionisti (vi si può praticare dalla semplice passeggiata, al trekking, allo jogging e alla mountain bike) e di appassionati di storia. Nel corso degli anni, a varie riprese, gli immobili costituenti il Sistema dei Forti sono stati oggetto di interventi puntuali di manutenzione e riqualificazione, sia quando la proprietà era del Demanio Pubblico dello Stato, sia dopo l’acquisizione da parte del Comune di Genova nel 2015. Purtroppo, in mancanza di un progetto complessivo di valorizzazione che agevolasse l’insediamento di funzioni in grado di attrarre in modo costante consistenti flussi di visitatori, agli interventi di recupero non ha fatto seguito l’attivazione di un programma di gestione e di rifunzionalizzazione, con conseguente mantenimento di uno stato di degrado.

Un caso rappresentativo è costituito da Forte Begato, che negli anni dal 1993 al 2004 è stato oggetto di un progetto di restauro e risanamento conservativo finanziato con fondi Comunitari. Il progetto prevedeva preliminarmente operazioni di consolidamento statico di tutte le strutture che avevano subito danni durante la guerra, compresa la ricostruzione delle coperture, lasciando però scoperti i bastioni agli angoli. Il progetto del 1996 (completato per fasi fino a dopo il 2000) ha determinato l’attuale configurazione dell’area: oltre ai consolidamenti strutturali furono sistemate le aree esterne – tra queste l’arena semicircolare sul fronte Est – e gli edifici minori all’interno della cinta muraria; realizzati ex novo tutti gli impianti; adeguati gli ambienti interni della caserma, al fine ospitare una serie di funzioni per diverse destinazioni d’uso: formazione, museo, ricettività. Al completamento delle suddette opere non ha però fatto seguito l’attivazione di un presidio permanente, con conseguente progressivo degrado della struttura, a più riprese vandalizzata. Un ultimo intervento in ordine di tempo è stato attivato dopo l’acquisizione comunale, a marzo 2019 con finanziamento con fondi “FSC 2014-20” finalizzato alla realizzazione di interventi edilizi diffusi, poi limitati alle coperture ed ai serramenti del 3° piano, adeguamenti e ripristini impiantistici, miglioramento dell’accessibilità all’area.

Sopraelevata portuale

È una strada sopraelevata interna al Porto di Genova per la quale sono in corso di lavori che la prolungheranno fino alla sponda destra del torrente Polcevera, dove è previsto il collegamento all’area del futuro varco di Ponente

Strada Sopraelevata Aldo Moro 

La Sopraelevata, inaugurata nel 1965 e intitolata alla memoria di Aldo Moro, è una strada urbana a due corsie che, con una lunghezza di 6 km, congiunge la Foce al casello di Genova Ovest, attraversando il Porto antico.

Strada urbana di scorrimento di tipo D

Strada comunale a carreggiate indipendenti, ciascuna con almeno due corsie di marcia senza emergenza, che garantisce continuità del traffico all’interno dei centri abitati facendo da collettore alla rete urbana minore.

Studio Preliminare Ambientale (SPA) / Studio di Impatto Ambientale (SIA)

Lo SPA è lo studio preliminare che accompagna un progetto per verificare (cd. screening ambientale) se questo debba essere sottoposto a VIA oppure no e può essere allegato al  PFTE all’interno della conferenza dei servizi preliminare per la definizione delle alternative e la valutazione qualitativa degli impatti ambientali. Lo SIA è lo strumento per l’identificazione, la previsione, la stima quantitativa degli effetti fisici, ecologici, estetici, sociali e culturali di un progetto e accompagna il PD nella procedura di PAUR per la valutazione dell’impatto ambientale.

TBM

Acronimo inglese di Tunnel Boring Machine, identifica il macchinario che permette la completa meccanizzazione dello scavo di una galleria e, in alcune tipologie, la contestuale realizzazione del rivestimento della stessa. L’elemento principale di una fresa meccanizzata è la testa rotante, dotata di attrezzi per lo scavo.

Terza missione dipartimentale

Identifica una serie di attività realizzate dalle università in direzione di un’apertura verso il contesto socio-economico mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze, la valorizzazione economica della ricerca, la realizzazione di iniziative dal valore socio-culturale ed educativo che, nel loro complesso, contribuiscono allo sviluppo del territorio. La terza missione integra gli altri due principali ambiti di attività di docenti e ricercatori: la didattica e la ricerca.

Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

È la procedura che ha lo scopo di individuare, descrivere e valutare, in via preventiva alla realizzazione di opere, gli effetti sull’ambiente e sulla cittadinanza. La VIA riguarda i singoli progetti ed è necessaria ai fini della verifica dell’entità dell’impatto ambientale dell’opera proposta. La valutazione ambientale di piani e programmi (VAS), e la valutazione di progetti (VIA), hanno entrambe la finalità di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con l’ambiente.

Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico

Procedura finalizzata a valutare l’impatto della realizzazione di un’opera pubblica o di interesse pubblico disciplinata dal Codice Appalti (art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016), in riferimento alle esigenze di tutela del patrimonio archeologico, eventualmente riorientandone le scelte progettuali ed esecutive. Essa consente di accertare, già prima di iniziare i lavori, tramite una serie di attività graduali e progressive prescritte dalla Soprintendenza territorialmente competente, la sussistenza di giacimenti archeologici ancora conservati nel sottosuolo e quindi, in sostanza, la possibilità di realizzazione dell’opera in progetto. La procedura è articolata in una serie di fasi funzionali, i cui esiti integrano la progettazione di fattibilità dell’opera:

redazione VPIA (raccolta sistematica di tutti gli elementi archeologici noti);

valutazione del rischio archeologico;

esecuzione di indagini archeologiche preventive;

eventuale esecuzione di scavi archeologici.

Vincoli paesaggistici:

costituiscono un limite previsto dalla legislazione italiana (artt. 136 e 142 del D.Lgs n. 42/2004) per tutelare gli immobili e le aree di maggior pregio ambientale e paesaggistico. La finalità è quella di tutelare gli edifici e le aree di pregio, agendo sul progetto delle opere edilizie ed infrastrutturali per mitigarli. Il vincolo paesaggistico non preclude tout court la possibilità di trasformazione di un’area, ed il suo esproprio, ma ne indirizza a vario grado le modalità, con l’obiettivo di preservarne i valori culturali.

Vincolo (edificio sottoposto a): 

costituisce un limite previsto dalla legislazione italiana, come previsto dal  Codice dei Beni Culturali. (D.Lgs n. 42/2004) per la tutela di bene di proprietà privata, per il quale sia stata notificata e motivata al proprietario una dichiarazione di interesse culturale, da parte della Soprintendenza di competenza. Il vincolo comporta l’impossibilità di demolire l’edificio, di modificarlo o restaurarlo senza previa autorizzazione del Ministero della Cultura, di utilizzare l’edificio per usi non compatibili con il carattere storico o artistico e che ne pregiudichino conservazione e integrità. Nel caso del progetto per la realizzazione del Tunnel sub-portuale, risulta ad esempio sottoposto a vincolo l’edificio di Via delle Brigate Partigiane sede dell’ACI: l’imbocco del tunnel, che sorgerà a monte dell’edificio, dovrà consentire la fruizione e la percezione visiva dell’immobile vincolato. Il passaggio sotterraneo del tunnel sotto alle Mura delle Cappuccine, anch’esse sottoposte a tutela ex art. 12 D.Lgs n. 42/2004 in quanto bene immobile pubblico con più di 70 anni, presenterà opportuni accorgimenti a loro salvaguardia.

Waterfront di Levante

Il Waterfront di Levante è l’area costiera della città di Genova che si trova tra i cantieri storici delle riparazioni navali sul Molo Giano e il quartiere della Foce, al di sotto delle antiche mura urbane di Corso Aurelio Saffi. Il progetto di riqualificazione urbana di questa area rappresenta il primo tassello attuativo del grande piano di rigenerazione urbana Blueprint per Genova.

Zona Buffer

Zona tampone ovvero “un’area che deve garantire un livello di protezione aggiuntiva ai beni riconosciuti patrimonio mondiale dell’umanità”.